[A] Sull’interpretazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. in tema di ammissibilità dell’appello in tema di appalto pubblico. [B] Sulla necessità di allegare il documento di identità ai documenti firmati digitalmente. [C] Sull’applicabilità della regola dell’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. agli interessi sorti su somme dovute in relazione ad un contratto d’Appalto pubblico, inclusi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale approvato con d.p.r. 1063/1962. [D] Sulla sorte delle statuizioni sulle spese di giudizio in primo grado in caso di riforma, anche parziale, della sentenza in appello.
SENTENZA N. ****
[A] La giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni...